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CLUB MAGICO ITALIANO

LO STATUTO

Costituzione

Art.1
Viene costituita con sede in Via de Carracci 77 - Bologna c/o Consulenza e dati - un'Associazione prettamente apolitica, culturale-ricreativa denominata "Club Magico Italiano".

 

Art. 2
Il Club Magico Italiano non ha fini di lucro né per sé, né per i suoi associati. La sua attività è dedicata esclusivamente al raggiungimento dei seguenti scopi:

a) riunire intorno a sé tutti i professionisti, dilettanti ed amatori della Prestigiazione;
b) promuovere riunioni regionali, nazionali ed internazionali;
c) affratellare nell'amicizia la grande famiglia dei prestigiatori.

Per il raggiungimento di tali scopi possono essere istituiti in ciascuna regione Gruppi del Club.

Capo I - Patrimonio ed entrate

Art. 3

Il patrimonio del Club Magico Italiano è costituito:
1) da donazioni e lasciti dei soci nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica o associazione;
2) da beni acquistati con eventuali avanzi di gestione.

 

Art. 4

Le entrate con le quali il C.M.I. provvede alla propria amministrazione sono costituite da:
a) quote dei soci;
b) contributi di enti pubblici o privati;
c) eventuali erogazioni da parte dei soci e somme ricavate da manifestazioni organizzate a beneficio del Club medesimo.

Capo II - Soci

Art. 6

I soci effettivi ammessi a norma dell'art. 10 del presente Statuto e dell'art. 1 del Regolamento interno, verseranno una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo che può altresì deliberare quote straordinarie di partecipazione. I nuovi soci verseranno, come diritto di segreteria, una quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio. Le persone che contribuiscono in modo eccezionale al raggiungimento degli scopi del Club possono essere nominati soci onorari dal Consiglio Direttivo ed esonerati dal versamento delle quote. Sono considerati soci sostenitori coloro che verseranno delle quote straordinarie.

 

 

Capo III - Diritti e Soci

Art. 7

I soci effettivi hanno diritto:

 

a) a frequentare i locali del Club;
b) a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e di voto; 

c) a ricevere gratuitamente la rivista Magia Moderna di cui all'art. 15 del Regolamento interno;
d) a ricevere la tessera d'iscrizione;
e) partecipare alle operazioni elettorali di cui al Capo VII.

 

Soltanto i soci effettivi hanno diritto di essere nominati membri del Consiglio Direttivo. I soci onorari hanno invece diritto a quanto espresso nei paragrafi a), b), c).

 

Capo IV- Obblighi dei Soci

Art. 8

Gli obblighi dei soci sono:

versare la loro quota entro il 31 Gennaio di ciascun anno;
rispettare in toto il presente statuto; dichiarandone su apposito modulo la presa visione ed approvazione;
comportarsi secondo i canoni del "Codice deontologico professionale" e del Regolamento interno;
non svelare ad estranei ai Clubs magici e comunque ai non prestigiatori i segreti dell'arte della Prestigiazione;
contribuire con ogni forma e mezzo al buon nome dell'arte magica italiana e collaborare secondo le direttive del Consiglio per la buona riuscita delle manifestazioni del Club;
familiarizzare fra loro, aiutandosi scambievolmente con ogni mezzo a loro disposizione;
è assolutamente proibito fregiarsi di nomi d'arte che appartengono ad altri prestigiatori viventi o illustri defunti;
non vendere giochi ad estranei e non acquistarne per estranei.

 

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare l'iscrizione dei nuovi soci a suo insindacabile giudizio. Il Consiglio ha inoltre la facoltà di riconfermare o decretare la sospensione di un socio da ogni attività per periodi da uno a dodici mesi o la sua espulsione motivandone il provvedimento.

Capo V - Amministrazione

Art. 10

Il Club Magico Italiano è retto da un Consiglio Direttivo votato dai soci. Esso si compone di: un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Direttore Artistico e dai Consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente che, a sua volta, distribuisce le cariche di cui sopra.

 

Art. 11

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza, rinuncia, morte, decadenza di uno dei membri (vedi art. 16) il Consiglio ha facoltà di provvedere alla sua sostituzione. Il Presidente può rimanere in carica per non più di due mandati (sei anni), con la possibilità di una nomina successiva non prima di altri due mandati (sei anni) dalla fine del primo”. Questa disposizione statutaria potrà essere modificata solo con il voto del 50% +1 dei Soci iscritti con suffragio a mezzo posta.

 

Art. 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali.

 

Art. 13

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 14

Il Consiglio è presieduto dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Sulle riunioni del Consiglio, verrà redatto il relativo verbale, che sarà inviato a tutti i Consiglieri e che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 15

I membri del Consiglio che non parteciperanno per due volte anche non consecutive, con o senza delega, alle riunioni del Consiglio medesimo, saranno dichiarati decaduti a norma dell'art. 12. E’ ammessa in caso di eccezionale e giustificato motivo, la presenza in telecomferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consemtito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Le assenze dei Consiglieri rieletti non sono cumulative con quelle del Consiglio precedente. I Consiglieri che non avranno pagato la quota sociale annuale entro il 31 gennaio saranno dichiarati decaduti.

 

Art. 17

Il Consiglio compila e, ove lo ritenga necessario, modifica il Regolamento per il buon andamento del Club; presenta all'Assemblea le proposte che ritiene utili per il progresso del Club; nomina impiegati determinandone attribuzioni; compila la lista dei candidati per le elezioni dei membri del Consiglio stesso; nomina il Direttore Responsabile e il Redattore Capo per la pubblicazione della Rivista periodica Magia Moderna con notizie riguardanti la magia, la vita del Club, spiegazioni di giochi ed altro, e tutto ciò che ritiene utile per il raggiungimento degli scopi del Club.

 

Inoltre il Consiglio ordina le spese necessarie, prende d'urgenza tutte le misure ed i provvedimenti, anche di straordinaria amministrazione che impongono una rapida decisione. A tale scopo il Consiglio può costituire un comitato esecutivo, designandone i membri tra i propri componenti e delimitando i loro compiti. A tale comitato è altresì conferito l'incarico di predisporre i programmi esecutivi da sottoporre al Consiglio e di curarne l'attuazione.

Art. 18

Il Comitato Direttivo composto da: Presidente, dai Vice Presidente, Segretario e Tesoriere può all'occorrenza prendere decisioni che rivestano una particolare urgenza, con ratifica da parte di questo alla prima Riunione del Consiglio.

 

Art. 19

Il Presidente del Club Magico Italiano rappresenta legalmente la Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza è sostituito da un Vice Presidente e, mancando questi dal Consigliere più anziano.

 

Art. 20

Il Consiglio promuove e dirige le riunioni nazionali ed internazionali di cui all'art. 2-b e, nelle regioni che non sono sede di Gruppo, anche quelle regionali, indicando le località nelle quali esse dovranno aver luogo. E' facoltà del Consiglio delegare uno o più soci per l'organizzazione di tali riunioni.

 

 

 

Capo VI - Assemblee Generali

Art. 21

I Soci sono convocati almeno una volta all'anno dal Consiglio del Club in assemblea generale ordinaria, e tutte le volte che occorre, in assemblea generale straordinaria, anche fuori della sede sociale. L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata dalla metà più uno dei Soci effettivi.

 

Art. 22

L'Assemblea generale delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina del Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto Costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro le è demandato per Legge o per Statuto.

 

Art. 23

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione al momento in cui si svolge l'assemblea stessa. I Soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per la approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. A ciascun socio possono essere conferite al massimo tre deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 24

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, da un Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se ritiene il caso due o più scrutatori.

 

Art. 25

Perché l'assemblea generale sia valida in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione e potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 26

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee generali, occorre la maggioranza dei voti dei presenti.

 

Art. 27

Modifiche sostanziali al presente statuto dovranno essere approvate dall'assemblea generale col voto della maggioranza dei soci presenti.

 

 

Collegio dei revisori

Art. 28

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi non facenti parte del Consiglio Direttivo, eletti ogni triennio dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il Presidente è scelto dallo stesso Collegio tra i suoi membri effettivi. Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

 

Scioglimento

Art. 29

Lo scioglimento del Club Magico Italiano non potrà essere pronunciato che all'assemblea generale con il voto favorevole di tre quarti dei soci effettivi.

 

Art. 30

In caso di scioglimento le somme che si troveranno in cassa e quelle che potranno ricavarsi dalla vendita al maggior offerente di tutto quanto potrà formare il patrimonio del sodalizio, saranno destinate, con la stessa maggioranza dell'assemblea, di cui all'art. 30, ad un'opera o ad un Ente di beneficenza.

 

Capo VII - Elezione del Consiglio

Art. 31

Le elezioni del Consiglio Direttivo hanno luogo ogni tre anni. Ne verrà dato annuncio su Magia Moderna almeno sei mesi prima della data fissata.

 

Art. 32

Il Consiglio in carica provvede a far pervenire ai Soci, almeno due mesi prima della data fissata per lo scrutinio delle schede, la lista dei candidati. A fianco di ciascun nominativo verrà lasciato un rigo in bianco per consentire al Socio di sostituire uno o più candidati con gli altri nominativi di sua libera scelta che non superino il numero di consiglieri massimo indicato.

 

Art. 33

Ogni Socio riceverà nel termine di cui all'articolo precedente, la lista dei candidati e due buste bianche. In una delle due richiuderà la scheda che intende votare e, senza apporvi alcun segno di riconoscimento, richiuderà il tutto nella seconda busta che invierà al legale del Club. Saranno scrutinate le schede pervenute prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio. La busta esterna porterà il nome del mittente. La scheda sarà controfirmata dal Presidente o da un Vice Presidente o dal Segretario. Nel caso di mancato arrivo della scheda, si potrà chiederne un duplicato alla Segreteria del Club.

 

Art. 34

Lo spoglio avverrà ad opera di un legale del Club o di un suo delegato e alla presenza dei Soci intervenuti.

Art. 35

I Soci presenti nomineranno per il seggio elettorale 4 scrutatori. Vi farà parte di diritto il legale che presiederà il seggio. Tra gli scrutatori verrà nominato un segretario.

 

Art. 36

Il Presidente del seggio aprirà le prime buste, conservando le seconde con le schede deponendole in apposita urna. Quindi, dopo averle mescolate, aprirà anche le seconde buste una alla volta, leggendo i nominativi che risulteranno votati. Intanto gli scrutatori segneranno i voti che ciascun candidato avrà riportato. Terminato lo spoglio di tutte le schede, il Presidente darà lettura dei risultati, proclamando eletti i candidati con il maggior numero di voti per un numero complessivo di Consiglieri pari a quanto indicato sulla scheda.

 

Art. 37

Le schede contrassegnate, saranno dichiarate nulle.

 

Art. 38

A cura del segretario sarà redatto dettagliato verbale che, previa sottoscrizione del Presidente, del Segretario e degli altri scrutatori sarà conservato negli atti del Club.​

 

Art. 39

Entro e non oltre 15 giorni dalle operazioni di cui sopra i soci eletti di cui all'art. 37 indiranno una riunione di Consiglio per le attribuzioni delle cariche. Fino a tale data il Consiglio uscente rimarrà in carica per le operazioni di ordinaria amministrazione.

Controversie

Art. 40

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri che saranno eletti ogni tre anni all'assemblea riunita in occasione dell'elezione del consiglio, essi giudicheranno in seguito a ricorso ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Registrazione e modifiche

Registrato presso il Notaio De Socio di Crevalcore il 8/2/1967

Articoli nn. 1-5-6-7-9 modificati nell’Assemblea dei Soci del 21/4/1995

Articoli nn. 32-34 modificati nell’Assemblea dei Soci del 18/10/2001

Articolo n. 37 modificato nell'Assemblea dei Soci del 17/10/2008

Articolo n. 12 modificato nell'Assemblea dei Soci del 19/10/2012 

Articolo 11-16-32-37 modificati nell’Assemblea dei Soci del 20/10/2017

Regolamento interno del C.M.I.

Art. 1

La domanda di ammissione al C.M.I. deve essere preceduta da una permanenza di almeno sei mesi in un Gruppo Regionale, al termine dei quali il Delegato attesterà con la sua firma che il nuovo socio è persona degna e corretta.Per le località dove il Gruppo Regionale non esiste, le domande dovranno essere inviate al Vice Presidente del C.M.I., che prenderà informazioni sulla persona.
 

Art. 2

Il Consiglio del C.M.I., in esecuzione dell’art. 10 dello Statuto, ha potere disciplinare su tutti i Soci

 

Art. 3

I provvedimenti disciplinari del Consiglio sono: ammonizione, sospensione ed espulsione. L’ammonizione consiste in un monito scritto a carico del Socio trasgressore; la sospensione consiste nell’interdizione di partecipare a tutte le manifestazioni o riunioni del Club, siano esse di natura amministrativa o artistica, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno; la espulsione dal Club può essere pronunziata a carico del socio già colpito da ammonizione o sospensione per almeno due volte. La espulsione può anche pronunziarsi a carico del socio che sia direttamente, sia indirettamente, avesse arrecato danni materiali o morali al Club.
 

Art. 4

Tutte le cause di indegnità e scorrettezza nei rapporti tra socio e Club che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari devono essere accertate e perseguite dal Consiglio Direttivo. Agli accertamenti del caso provvede collegialmente il Consiglio, ovvero uno o più consiglieri all’uopo designati che riferiranno al Consiglio stesso per la delibera dei conseguenti provvedimenti. Avverso le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri (vedi art. 41 dello statuto).​

 

Compiti dei membri del consiglio

Art. 5

Il Presidente rappresenta il Club Magico Italiano e ne presiede tutte le riunioni.
 

Art. 6

Al Vice Presidente, e in mancanza di questi al Consigliere più anziano, sono devoluti gli stessi poteri del Presidente in assenza di quest’ultimo.
 

Art. 7

Il Segretario aggiorna i verbali relativi a tutte le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei soci. Egli inoltre compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli a lui delegati dal Consiglio Direttivo, sovrintende al buon andamento di tutti i servizi del Club, rendendone conto al Consiglio Direttivo

 

Art. 8

Il Tesoriere amministra i fondi del Club con la diligenza del buon padre di famiglia, tenendo l’apposita contabilità e fornendo al Consiglio gli elementi per la formazione del bilancio. Ogni operazione deve essere corredata dal documento di riscontro. Egli è personalmente responsabile per eventuali irregolarità contabili.

Art. 9

I Presidenti Onorari hanno la facoltà di intervenire alle Riunioni del Consiglio con diritto di parola e di voto.

 

Art. 10

Il Direttore Artistico organizza e dirige l’aspetto artistico di tutte le manifestazioni indette dal Club. Egli può farsi coadiuvare da altri soci di sua libera scelta, sempre ed unicamente per le mansioni a lui attribuite a termine di Statuto e di Regolamento. Sceglie insindacabilmente, pertanto, i partecipanti a ciascuna manifestazione, redigendo il relativo programma.
 

Art. 11

E’ fatto espresso obbligo ai partecipanti alle manifestazioni di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Direttore Artistico.
 

Art. 12

Le manifestazioni di carattere nazionale indette dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 22 dello Statuto, sono comunicate, almeno venti giorni prima, al Delegato del Gruppo Regionale della regione in cui si terrà la manifestazione

 

Art. 13

Durante i programmi di Festival, Congressi o Riunioni, il Consiglio potrà indire concorsi a premi per i numeri più originali o per le singole specializzazioni della Prestigiazione. All’uopo il Consiglio nominerà una Giuria di almeno sette componenti, scelti fra coloro che non avranno preso parte al concorso, la quale giudicherà con poteri discrezionali.

Art. 14

L’organizzazione delle varie manifestazioni può essere effettuata dal Club direttamente ovvero prendendo opportuni accordi con enti o privati. Ove se ne ravvisi l’opportunità, a tali manifestazioni potranno essere invitate anche persone non socie che si rendano necessarie ai fini di una collaborazione tecnica o artistica.
 

Art. 15

Ogni invenzione, ogni routine personale e ogni testo di presentazione rimarranno di esclusività dell’inventore per un periodo di quindici anni. Pertanto il socio che, in tale periodo di tempo, presentasse la stessa invenzione o la medesima routine dell’autore del testo, sarà sospeso dal Club per un periodo da uno a dodici mesi, a giudizio del Consiglio che potrà, a seconda della gravità del fatto, prendere altri provvedimenti che riterrà opportuni a norma dell’Art. 3 del presente Regolamento.
 

Art. 16

A cura del C.M.I. viene pubblicata una rivista periodica. Il Direttore ed il Redattore Capo assumono ogni responsabilità sia civile che penale per tutto quanto nella rivista viene pubblicato. Il Direttore sceglie insindacabilmente articoli, giochi, fotografie ed altro da pubblicare, autorizza la pubblicazione su altre riviste italiane o straniere di articoli apparti sulla rivista del Club; fa quant’altro crede opportuno anche se non previsto o specificato in quest’articolo per il buon andamento della rivista.Le spese per la pubblicazione della rivista hanno la precedenza su tutte le altre.

 

Art. 17

Il socio che organizza spettacoli con l’intervento di tre o più prestigiatori, dovrà chiedere ed ottenere l’autorizzazione alla Presidenza.​

 

 

 

 

 

Regolamenti e norme per la costituzione dei gruppi regionali del C.M.I. - Formazione

Art. 1

I Gruppi Regionali del C.M.I. devono essere costituiti da almeno dieci soci effettivi del C.M.I. che abbiano residenza o domicilio in un comune della regione e ne facciano richiesta scritta alla Presidenza del C.M.I.Il gruppo regionale di nuova formazione ove non esistano ancora dieci soci effettivi può essere costituito oltreché da soci del C.M.I. anche da simpatizzanti.
 

Art. 2

Sulla richiesta il Consiglio decide se autorizzare o meno la formazione del gruppo e la sua decisione è insindacabile

 

Art. 3

In caso di deliberazione favorevole il gruppo, costituito da tutti i soci che ne fanno parte, eleggerà a maggioranza il proprio Delegato.

Art. 4

Il Gruppo Regionale del C.M.I. può prendere anche nome da un celebre prestigiatore del passato.

Compiti del Delegato

Art. 5

Il Delegato presiede le riunioni del Gruppo che deve essere convocato periodicamente almeno sei volte l'anno, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci del Gruppo stesso o si debba deliberare su questioni demandategli da Consiglio.
 

Art. 6

Il Delegato può convocare il Gruppo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve predisporre un rapporto annuale sull'attività svolta e compiere gli atti a lui delegati dal Consiglio Direttivo o dal Gruppo Regionale riunito in assemblea.
 

Art. 7

Il Delegato regionale, nello svolgimento delle sue mansioni, può farsi aiutare da uno o più soci del Gruppo, da lui designati a secondo quanto il Gruppo stesso avrà ritenuto opportuno decidere
 

Art. 8

Per la convocazione, funzionamento e validità delle deliberazioni del Gruppo si applicano le corrispondenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno. Il rapporto annuale è trasmesso al Segretario che lo allega alla relazione da presentare all'Assemblea.

Art. 9

Il Delegato ha inoltre il compito di visionale il programma che il socio del Gruppo Regionale intende presentare sia ai concorsi indetti dal C.M.I. durante le Riunioni Nazionali, sia in spettacoli pubblici. Dopo di ciò autorizzerà o meno il socio di presentarsi.
 

Art. 10

E' compito del Delegato di autorizzare, dopo una frequenza attiva del nuovo socio del Gruppo alle lezioni per i principianti e dopo un parcheggio di un periodo indicativo di sei mesi, l'iscrizione al C.M.I. - Dopo un anno di appartenenza al Gruppo, l'iscrizione al C.M.I. è obbligatoria.

Art. 11

Il Delegato dovendo istituire una "scuola della magia" dovrà scegliere gli insegnanti idonei, istituire dei corsi per principianti e corsi di perfezionamento. Qualora questo sia difficile per mancanza di insegnanti idonei, dovrà effettuare visioni di video-registrazioni, conferenze o qualsiasi altra iniziativa di interesse generale che sia di stimolo per apprendere e perfezionale la cultura magica dei propri iscritti.
 

Art. 12

Il Delegato non può espellere dal gruppo un socio del C.M.I. - In caso di indegnità, scorrettezza o azioni nettamente contrarie allo statuto del C.M.I., il Delegato deve chiedere al Consiglio Direttivo del C.M.I. di prendere provvedimenti.

 

Compiti del Gruppo

Art. 13

Il Gruppo Regionale determina i programmi e le iniziative da svolgere nella propria regione, nel quadro delle direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo e può formulare proposte da sottoporre al Consiglio stesso. Approva il rapporto annuale predisposto dal Delegato nell'attività svolta.
 

Art. 14

Tutti i soci iscritti al Gruppo Regionale (e del C.M.I.) possono partecipare alle manifestazioni e riunioni da esso indette e presentare giochi, routines, attrezzi, cataloghi e quanto altro ritengano utile per i fini del Gruppo.
 

Art. 15

Sono accettate durante le riunioni le case magiche che volessero proporre articoli puramente magici per la vendita ai soci salvo limitazioni in accordo con le direttive del C.M.I.

Art. 16

Scopi del Gruppo sono anche quelli di far conoscere l'arte magica e l'esistenza del C.M.I. - Pertanto potranno partecipare alle riunioni del Gruppo anche dei simpatizzanti che però dovranno iscriversi al Gruppo stesso dopo aver assistito a una riunione.

Art. 17

Nell'ambito delle mansioni attribuite al Gruppo se questo intende promuovere manifestazioni pubbliche in una zona della propria regione dovrà farne richiesta al Presidente del C.M.I. che autorizzerà l'uso della denominazione "Festival della Magia" ed eventualmente procurerà l'assistenza tecnica o artistica richiesta. Tale manifestazione sarà totalmente a carico del Gruppo anche per i relativi riflessi economici che non possono far carico al bilancio del C.M.I.
 

Art. 18

Tutte le spese, ivi comprese quelle per la corrispondenza, l'affitto della sala per le riunioni, gli eventuali conferenzieri, non dovranno gravare per qualsivoglia titolo o ragione nel bilancio del C.M.I. - Per tali spese gli aderenti al Gruppo si impegneranno a sopportarle pro-quota pagando una tessera annuale.E' facoltà del Delegato stabilire una quota straordinaria per il rimborso delle spese di un eventuale conferenziere.

Art. 19

I soci del Gruppo che si esibiranno negli eventuali spettacoli a favore delle casse del gruppo stesso non potranno pretendere nessun compenso al di fuori delle loro spese sostenute. Così pure per il ruolo di insegnante per la "Scuola della Magia" a carattere collettivo, istituita nel Gruppo non potrà essere dato alcun compenso.

Art. 20

I soci del Gruppo che non sono in regola col pagamento della quota annuale d'iscrizione non possono partecipare alle riunioni del Gruppo.

 

Art. 21

I prestigiatori professionisti o soci di altri circoli magici possono iscriversi direttamente sia al Gruppo Regionale che al C.M.I., con le stesse modalità di pagamento di tutti gli altri soci.

Art. 22

All'inizio di ogni anno i soci dovranno essere convocati per un'assemblea generale in cui all'ordine del giorno vi sarà l'elezione del nuovo delegato o la riconferma del delegato uscente.

 

Candidatura di un nuovo delegato:
L'aspirante delegato, dovrà far pervenire alla segreteria, una lettera scritta con la richiesta di candidatura e con una descrizione del programma che vorrà svolgere. Tale richiesta, dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno che precede a quello stabilito per le elezioni, onde poter permettere al delegato in carica di comunicare tale richiesta a tutti i soci tramite circolare o pubblicazione (riviste).

 

Invio delle schede di votazione:
Il Delegato in carica, preparerà e spedirà a tutti i soci del gruppo una scheda di votazione che riporterà il nome ed il cognome dei candidati alla delegazione unitamente alle istruzioni per la votazione ed alla scelta della durata in carica che potrà essere di uno, due o tre anni. Unitamente alla scheda, verranno inviate due buste bianche, una grande ed una piccola, nella quale verrà inserita la scheda e sigillata senza apporre nessun segno di riconoscimento, dopodichè la busta piccola, verrà inserita nella busta più grande che riporterà obbligatoriamente il mittente e l'indirizzo. Il Socio, dovrà scegliere un solo nominativo segnando una croce nell'apposita casella di fianco al nome del candidato. Il Socio, dovrà indicare nella apposita casella la quantità di anni di permanenza (1,2,3). Il socio, dovrà poi inviare la busta al legale rappresentante del club che le conserverà intatte fino al momento dello scrutinio che avverrà durante l'assemblea generale annuale.

 

Operazioni di scrutinio:
Durante l'assemblea annuale, i soci presenti, nomineranno 4 scrutatori e vi farà parte di diritto il legale che presiederà il seggio. Il presidente del seggio, aprirà le buste (con il mittente) inserendo le buste più piccole (contenenti le schede) all'interno di un'urna. Quindi, dopo averle mescolate, verranno aperte anche le buste più piccole e verranno letti i nominativi votati. Le buste interne(contenenti le schede) e le schede stesse che risulteranno contrassegnate potranno essere ritenute nulle a discrezione del presidente del seggio. Gli scrutatori segneranno i voti di ciascun candidato ed infine il presidente terminate le operazioni di scrutinio darà lettura dei risultati, proclamando eletto il nominativo che avrà riportato più voti. In caso di parità, sarà l'assemblea presente a decidere a chi assegnare la Delegazione.
Il Delegato resterà in carica un anno. Dove l'assemblea lo richieda, il Delegato potrà rimanere in carica anche due anni consecutivi o al massimo tre senza che sia rifatta la votazione.

Gruppi cittadini

Art. 23

Nelle regioni in cui esiste già un gruppo regionale, o dove ne sia impossibile la realizzazione per scarso numero di soci, può essere istituito il "Gruppo cittadino".Le modalità sono le stesse regole che vigono per i Gruppi Regionali, salvo che per la fondazione di un Gruppo Cittadino, dove esiste già una sezione regionale del C.M.I. occorre allegare alla domanda di cui all'art. 1 del presente regolamento, anche l'approvazione scritta del Delegato Regionale.

 

Modifiche

Art. nn. 3-26 Modificati nella riunione del Consiglio Direttivo del 27/09/1998

 

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